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Roma: arrestato 38enne per atti persecutori contro ex compagna

persecutori

I Carabinieri della Stazione di Roma Appia hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne italiano, gravemente indiziato del reato di atti persecutori.

Lo scorso pomeriggio, una donna di 41 anni ha contattato il numero di emergenza 112 riferendo che l’ex compagno, con la pretesa di vedere i figli minori, avrebbe ripetutamente colpito a calci e a pugni il portoncino della sua abitazione e, in preda alla furia, l’avrebbe anche minacciata di morte. Nonostante la presenza dei militari giunti prontamente sul posto, l’uomo ha continuato ad assumere un comportamento violento verso la donna.

Raccolta la denuncia della vittima, i Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica, hanno arrestato l’uomo per atti persecutori (cosiddetto stalking) e lo hanno accompagnato presso il carcere Regina Coeli, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

La fattispecie di reato

l reato di stalking è stato inserito di recente nell’ordinamento tra i reati di atti persecutori. L’articolo 612-bis del codice penale sancisce infatti che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.

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