Il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi presentati dalle liste che erano state escluse dalle elezioni a sostegno della candidatura di Renato Cozzella. La conferma arriva dallo stesso Cozzella.
“Rilevato – si legge nel provvedimento del Consiglio di Stato – che la parte appellante ha contestato la sentenza del TAR che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del verbale n. 74 di ricusazione della lista dei candidati alla carica di Sindaco, sig. Renato Cozzella con la lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale per il comune di Bracciano;
Rilevato che il provvedimento impugnato ha motivato la ricusazione della lista esclusivamente per l’assenza del numero minimo di sottoscrittori richiesti dalla Legge;
Ritenuto, pertanto, che è avverso tale esclusione, così come motivata dalla Sottocommissione, che deve essere perimetrato il presente giudizio, così come introdotto con il ricorso in primo grado e con i relativi motivi;
Ritenuto che, come emerge dalle copie prodotta in giudizio già in primo grado in via telematica, l’atto con la lista dei sottoscrittori è in formato A3 fronte/retro e, quindi, non necessita di timbro di congiunzione, ed è stato regolarmente sottoscritto per autentica;
Ritenuto che la mancanza dell’indicazione del numero delle firme costituisce una mera irregolarità inidonea a costituire causa di illegittimità della presentazione della lista;
Ritenuto, quindi, che risultano rispettare le prescrizioni di cui all’art. 28, t.u. 16 maggio 1960, n. 570;
Ritenuto, infatti, che è pur vero, in generale, che la presentazione di fogli separati non è ammessa, non garantendo con assoluta certezza la riferibilità ai candidati dei fogli sottoscritti dai presentatori né assicurando la piena consapevolezza dei presentatori in ordine ai candidati cui si riferisce l’atto di presentazione prodotto;
Considerato, tuttavia, che la raccolta delle firme di presentazione nel caso di specie, come detto, non è avvenuta su fogli separati, ma è avvenuta su un unico foglio, il che garantisce con certezza la riferibilità ai candidati dei fogli sottoscritti dai presentatori, assicurando la piena consapevolezza dei presentatori in ordine ai candidati cui si riferisce l’atto di presentazione;
Ritenuto che l’appello deve, pertanto, essere accolto e che, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato il provvedimento di ricusazione della lista “MoVimento 5 Stelle” recante il contrassegno “linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura “MOVIMENTO”, la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia, e nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura, nella parte inferiore su sfondo rosso, al centro, la scritta in carattere bianco “2050”, di cui al verbale n. 74 notificato il 6 settembre 2021, riammettendo la lista sopra menzionata;
Ritenuto che le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento di ricusazione della lista “MoVimento 5 Stelle” recante il contrassegno “linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura “MOVIMENTO”, la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia, e nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura, nella parte inferiore su sfondo rosso, al centro, la scritta in carattere bianco “2050”, di cui al verbale n. 74 notificato il 6 settembre 2021, riammettendo la lista sopra menzionata”.