Il presidente del Lazio Nicola Zingaretti il 7 maggio ha emesso una ordinanza con la quale sono state istituite, al fine di contrastare l’eventuale diffusione della peste suina africana, non trasmissibile all’uomo, una cosiddetta “zona infetta provvisoria” e una cosiddetta “zona di attenzione”. Il provvedimento prende atto di un caso avvenuto nel Parco dell’Insugherata, area romana compresa tra la Trionfale e la Cassia a ridosso del Grande Raccordo Anulare.
Di seguito il dispositivo dell’ordinanza
Art. 1 Disposizioni operative relative alle attività finalizzate a contrastare la diffusione della PSA
Per “zona infetta provvisoria” si intende l’Area di cui alla Mappa del citato resoconto prot. n. 0011348 del 5 maggio 2022 DGSAF-MDS-P del “Gruppo operativo degli esperti” (d.d. DGSAF prot. 17113 del 16/07/2021) del Ministero della Salute, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che interessa i Municipi di Roma delimitati dai seguenti confini:
Nord – Nord Ovest: A90 Grande Raccordo Anulare;
Est – Sud Est: Fiume Tevere;
Sud: Circonvallazione Clodia, via Cipro, via di San Tommaso D’Acquino, via Arturo Labriola, via Simone Simoni, via Pietro De Cristofaro, via Baldo Degli Ubaldi;
Sud – Ovest: via di Boccea.
a) Nella zona infetta provvisoria sono adottate le seguenti prime disposizioni relativamente ai:
- cinghiali:
i. Si dà mandato agli enti di gestione delle aree protette, in coordinamento con i Servizi veterinari territorialmente competenti di implementare una sorveglianza passiva rafforzata.
ii. si dà mandato ai Servizi veterinari territorialmente competenti di provvedere nel caso di rinvenimento di carcasse o di cinghiali moribondi, a svolgere il campionamento e tutte le attività correlate ivi compreso il successivo immediato aggiornamento dei sistemi informativi preposti (SINVSA e SIMAN);
iii. si dà mandato alle Aziende Sanitarie Locali competenti e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, secondo le specifiche competenze, di provvedere alla gestione ed allo smaltimento di tutte le carcasse ritrovate e dei cinghiali moribondi, secondo procedure di massima biosicurezza così come previsto nel Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici; - si dà mandato al Comune di Roma Capitale di installare la segnaletica in ingresso alle zone coinvolte in casi di peste suina africana e, limitatamente ai territori interessati nel perimetro dei Parchi coinvolti, in coordinamento con i rispettivi Enti di gestione, sui quali indicare: Presenza peste suina africana nei cinghiali (no zoonosi/non trasmissibile a
uomo)
Divieto di alimentazione, avvicinamento e disturbo ai cinghiali;
Divieto di organizzare eventi e divieto di assembramento, ivi inclusi i pic-nic, all’aperto nelle aree agricole e naturali;
Segnalazione di eventuali carcasse di cinghiali o cinghiali moribondi (indicazioni sul comportamento da adottare e numero da contattare);
Raccomandazione di disinfezione delle scarpe all’uscita dalle aree agricole e naturali; - si dà mandato al Comune di Roma Capitale, anche per il tramite di propri enti e società, di mettere in atto ogni forma utile di recinzione intorno ai cassonetti dei rifiuti, al fine di inibirne l’accesso da parte dei cinghiali e ad ottimizzare altresì il posizionamento dei cassonetti;
- la cittadinanza è tenuta a segnalare al numero verde della Protezione Civile Regionale 803555, attivo H24, la presenza di carcasse rinvenute o di cinghiali moribondi;
- suini domestici:
i. si dà mandato all’ASL RM1, territorialmente competente, di censire tutte le aziende sia commerciali che familiari che detengono suini e di aggiornare immediatamente la Banca Dati Nazionale (BDN) con tutte le informazioni aziendali (geolocalizzazione, orientamento produttivo) e anagrafiche degli animali (n. capi presenti, movimentazioni);
ii. si dà mandato all’ASL RM1, territorialmente competente, ed alle forze di polizia localmente competenti di individuare ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, suini compresi cinghiali
iii. si dà mandato all’ASL RM1, territorialmente competente, ed alle forze di polizia localmente competenti di verificare la presenza di suini detenuti a scopo non commerciale (pet pigs) e prescrivere ai proprietari l’adozione di adeguate misure di biosicurezza tese ad evitare ogni potenziale contatto con suini selvatici e altra sorgente di contaminazione
diretta o indiretta con il virus della PSA;
iv. si dà mandato all’ASL RM1, territorialmente competente, in caso di allevamenti all’aperto o con animali che possano entrare facilmente in contatto con cinghiali selvatici, di obbligare alla chiusura di questi, in luoghi chiusi, o di prescrivere adeguate misure di separazione con oneri a carico dei proprietari, e di vietare la movimentazione di suini al
di fuori di tale zona;
v. si dà mandato all’ASL RM1, territorialmente competente, di programmare la macellazione degli animali presenti negli allevamenti suinicoli sia commerciali che familiari;
vi. si dà mandato all’ASL RM1, territorialmente competente, di eseguire il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come previsto dall’Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n.1/2022. - b) Fuori dalla zona infetta provvisoria viene identificata una cosiddetta “zona di attenzione”, estesa a tutto il territorio della ASL RM1 a ovest del fiume Tevere non compreso nella zona infetta, come da cartografia allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2), nella quale sono adottate le seguenti prime disposizioni: si dà mandato alle Direzioni Regionali competenti in materia di Ambiente e Agricoltura, agli Enti di gestione delle Aree naturali protette, in collaborazione con il Comune di Roma Capitale, la Città Metropolitana di Roma Capitale e le forze di polizia territorialmente
competenti, di organizzare la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici a partire dai limiti nord della zona infetta;
si dà mandato agli Enti di gestione delle Aree naturali protetti di provvedere alla chiusura dei varchi di accesso alla zona infetta dal versante nord della stessa;
si dà mandato all’ASL RM1, territorialmente competente, di censire tutte le aziende sia commerciali che familiari che detengono suini e provvedere all’immediato aggiornamento della BDN di tutte le informazioni aziendali (geolocalizzazione, orientamento produttivo) e anagrafiche degli animali (n. capi presenti, movimentazioni);
si dà mandato all’ASL RM1, territorialmente competente, in collaborazione con le forze di polizia territorialmente competenti, di individuare ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, suini compresi cinghiali.
c) Si ribadisce il divieto, già esistente, di foraggiare le suddette specie animali, ai sensi della Legge n. 221/2015, articolo 7, comma 2. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall’articolo 30 della Legge n. 157/92;
d) Si ribadisce il divieto di attività venatorie all’interno del GRA ai sensi Legge n. 17/1995, articolo 37, comma 1, lett. mm). Si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 47 comma 1 lett. u) della LR n. 17/1995.