Il Consiglio di Stato ha respinto oggi il ricorso presentato dalla lista a sostegno della candidatura a sindaco di Donato Mauro.
Cosi è si è pronunciato sul ricorso numero di registro generale 7838 del 2021, proposto da
Donato Mauro, nella qualità di delegato di lista della lista denominata “LIBERI E FORTI 2.0” per l’elezione del Consiglio Comunale del Comune di Bracciano del 3-4 ottobre 2021, nonché per la candidatura per l’elezione diretta del Sindaco del medesimo Comune, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Paolo Polese e Paolo Morricone, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, alla Via Francesco De Sanctis, n. 15 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bracciano, in persona del Presidente pro tempore;
– Ufficio elettorale del Comune di Bracciano, in persona del rappresentante legale;
– Comune di Bracciano, in persona del Sindaco pro tempore;
non costituiti in giudizio
– Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore;
– Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
– Enrica Bonaccioli, candidata nella lista “Un passo avanti per Bracciano”;
– Marco Crocicchi, candidato a Sindaco con la lista “Il coraggio di cambiare”;
– Luca Testini, candidato con la lista “SiAmo Bracciano”;
– Armando Tondinelli, attuale Sindaco e candidato Sindaco con più liste;
non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda-Bis) n. 9713 del 10 settembre 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 15 settembre 2021 il Cons. Roberto Politi; uditi per la parte appellante gli avvocati Pier Paolo Polese e Paolo Morricone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone l’appellante che in data 5 settembre 2021, con verbale n. 73 notificato il successivo giorno 6, la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bracciano ha ricusato la lista elettorale “LIBERI e FORTI 2.0 per la rinascita di Bracciano”, in ragione della ritenuta mancanza del numero minimo delle sottoscrizioni necessarie ai fini dell’ammissione (di cui all’art. 3 della legge n. 81 del 1993 ed all’art. 2, comma 1, del decreto legge n. 25 del 2021).
2. Con ricorso N.R.G. 8741 del 2021 proposto innanzi al T.A.R. del Lazio, l’odierno appellante ha chiesto l’annullamento del provvedimento anzidetto, assumendo che il delegato di lista sia stato indotto in errore dalla non chiara formulazione delle istruzioni del Ministero, nonché dalle indicazioni di un impiegato del Comune; per l’effetto, sostenendo che le firme mancanti avrebbero dovuto essere integrate successivamente ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 570 del 1960, atteso che nessuna contestazione era stata effettuata prima della ricusazione, contrariamente ad altre irregolarità rilevate dall’Ufficio e tempestivamente sanate.
3. L’adito Tribunale ha respinto il ricorso, e ha compensato le spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che non sarebbe stata depositata, dapprima dinanzi alla Sottocommissione e, quindi, in giudizio, tutta la documentazione necessaria “a comprova della esistenza e regolarità delle sottoscrizioni”.
4. Avverso tale pronuncia, è stato interposto il presente appello, con il quale vengono articolate le seguenti argomentazioni:
4.1) Error in procedendo e iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 129 e 134 c.p.a. e dell’art. 112 c.p.c.. Violazione del principio dispositivo, della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 48, 51 e 97 della Costituzione, art. 3 della legge n. 81 del 1993, art. 2, comma 1, del decreto legge n. 25 del 2021, artt. 28 e 33 del D.P.R. n. 570 del 1960. Eccesso di potere: mancato soccorso istruttorio; difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e contraddittorietà.
Avrebbe errato il Tribunale di prime cure nel non esaminare i motivi proposti con il ricorso introduttivo, in quanto la presentazione della lista era carente dei documenti necessari per l’ammissione, sia dinanzi alla Sottocommissione che in giudizio; escludendo, “in ragione delle carenze sopra evidenziate”, la sussistenza dei “presupposti per poter, in accoglimento del gravame, disporre l’ammissione dell’odierna parte ricorrente alla competizione elettorale”.
Nell’osservare come il provvedimento impugnato abbia disposto la ricusazione della lista esclusivamente per l’assenza del numero minimo di sottoscrittori richiesti dalla legge, assume parte appellante che il T.A.R. si sia espresso su questione – la carenza documentale, appunto – non oggetto di disamina da parte della Sottocommissione; senza, peraltro, concedere alcun termine per l’integrazione della documentazione stessa.
Inoltre, il giudice di primo grado si sarebbe espresso su circostanze che, evidentemente, la Sottocommissione elettorale aveva già valutato e non aveva ritenuto rilevanti ai fini dell’ammissibilità della lista.
La parte sottolinea poi che, in ogni caso, la mancanza dei certificati elettorali non può integrare motivo di esclusione, potendo gli stessi essere acquisiti direttamente dal Comune, ovvero depositati anche oltre il termine previsto dall’art. 33 del D.P.R. n. 570 del 1960.
4.2) Error in procedendo e iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 129 e 134 c.p.a. e dell’art. 112 c.p.c. Violazione del principio dispositivo della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 48, 51 e 97 della Costituzione, art. 3 della legge n. 81 del 1993, art. 2, comma 1, del decreto legge n. 25 del 2021, artt. 28 e 33 del D.P.R. n. 570 del 1960. Eccesso di potere: mancato soccorso istruttorio; difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
Nel riproporre i motivi di censura già articolati in primo grado, parte appellante sottolinea che l’avversato provvedimento di ricusazione sia illegittimo, in quanto la mancata allegazione di tutte le firme richieste dalla legge per la presentazione della lista è stata indotta dalla inesatta formulazione delle istruzioni fornite dal Ministero, nonché dalla condotta degli impiegati dell’Ufficio Elettorale; i quali, a loro volta, interpretando le suddette istruzioni, hanno fornito ai delegati di lista informazioni che successivamente si sono rivelate errate.
Nell’osservare che per l’anno 2021 l’art. 2, comma 1, del decreto legge n. 25 del 5 marzo 2021 prevede che il numero delle firme occorrenti per la presentazione delle liste sia ridotto a un terzo (mentre le istruzioni ministeriali, sul punto, prevedono, per i Comuni con meno di 20.000 abitanti, un numero minimo di 34 e un numero massimo di 200 firme), parte appellante rileva che:
– i delegati di lista della lista elettorale di cui sopra, si sono presentati in data 3 settembre presso gli uffici comunali con tutta la documentazione richiesta per l’ammissione della lista, compreso un numero di firme dei presentatori pari a 37;
– al momento del deposito, l’ufficio elettorale chiedeva espressamente di versare in atti solo la documentazione strettamente necessaria e indispensabile; insistendo, in particolare che fossero consegnati solo il foglio principale con le nove firme di sottoscrittori, e i fogli “atto separato” per raggiungere almeno il numero sufficiente da loro comunicato e richiesto, ovvero 13 sottoscrizioni.
Pertanto, in base alle richieste dell’Ufficio elettorale, i delegati riuscivano a depositare solo la firma di 29 sottoscrittori come risulta dal verbale rilasciato al momento del deposito, mentre le altre 13 sottoscrizioni, regolarmente autenticate, che i delegati intendevano presentare, sono state rifiutate dall’Ufficio elettorale.
Quanto sopra osservato in punto di fatto, viene dalla parte appellante conclusivamente sostenuto che la Sottocommissione non avrebbe – comunque – potuto ricusare la lista per mancanza di sottoscrizioni, ma ne avrebbe dovuto richiedere l’integrazione, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 570 del 1960.
Conclude la parte per l’accoglimento dell’appello; e, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado, con conseguente riammissione della lista “LIBERI e FORTI 2.0 per la rinascita di Bracciano” alla competizione elettorale.
5. In data 13 settembre 2021, si sono costituti in giudizio, con memoria di mero stile, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma.
6. L’appello viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 15 settembre 2021.
7. Giova, preliminarmente alla disamina dei proposti motivi di appello, procedere ad una ricognizione degli essenziali tratti motivazionali della gravata sentenza del T.A.R. Lazio.
Il giudice di prime cure;
– osservato come, “nella controversia in questione il ricorrente, lungi dal fornire al Tribunale tale completo quadro istruttorio, non ha neppure prodotto in copia le sottoscrizioni che non sarebbero state “accettate” dall’Ufficio elettorale del Comune di Bracciano”
– rilevato che “a tale mancanza si deve affiancare l’omessa allegazione dei certificati elettorali dei sottoscrittori che avrebbero firmato i fogli ulteriori (risultando dalla ricevuta di consegna rilasciata dal Segretario Generale f.f. del Comune di Bracciano del 4.09.2021 il deposito di soli “n. 24 certificati individuali e n. 0 certificati collettivi comprovanti la condizione di elettori del Comune da parte dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati) con conseguente impossibilità per il Tribunale di verificare la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per l’ammissione della lista presentata dal ricorrente e ricusata dalla Sottocommissione con il verbale impugnato”
– e ritenuto che “le circostanze dedotte da parte della difesa del ricorrente secondo cui quest’ultimo sarebbe stato indotto in errore dal comportamento dei responsabili degli uffici comunali sono irrilevanti ai fini del decidere”
ha affermato che, “anche aderendo alla tesi difensiva della parte ricorrente, circa il carattere decettivo delle indicazioni fornite dall’ufficio comunale, è insuperabile ai fini della ammissione del candidato e della lista la circostanza della insufficienza della documentazione (depositata sia di fronte alla Sottocommissione, che nel presente giudizio) a comprova della esistenza e regolarità delle sottoscrizioni, nei termini che si sono dapprima indicati”.
Esclusa, “in ragione delle carenze sopra evidenziate”, la sussistenza dei “presupposti per poter, in accoglimento del gravame, disporre l’ammissione dell’odierna parte ricorrente alla competizione elettorale”, il ricorso è stato, quindi, respinto.
8. Come illustrato in narrativa, parte appellante sostiene di non aver potuto presentare, presso la Sottocommissione elettorale di Bracciano, l’intero numero delle sottoscrizioni previste (34), in ragione dell’affermata scarsa chiarezza, sul punto, delle Istruzioni ministeriali, nonché (soprattutto) a fronte della interpretazione (asseritamente decettiva) delle norme applicabili, informalmente fornita da un impiegato dell’Ufficio elettorale del Comune anzidetto.
Sotto quest’ultimo profilo, giova osservare che dalla Relazione informativa resa dal sig. Maurizio Mercantelli (ovvero, l’impiegato comunale “responsabile” delle non perspicue indicazioni che i presentatori assumono siano state loro fornite), è dato evincere che:
– non sarebbe stato indicato in 13 il numero minimo di sottoscrizioni necessarie (informazione che parte appellante sostiene essere stata verbalmente fornita ai delegati di lista); piuttosto, precisandosi che “le informazioni sono state limitate alla indicazione della pagina delle ‘istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature’ edizione 2021, lasciando quindi l’analisi interpretativa ai singoli rappresentanti di lista”;
– “il messaggio trasmesso con l’applicativo whatsapp non è altro che la fotografia delle pagine dell’edizione 2021 trasmessa ai soli fini dell’individuazione della corretta posizione delle istruzioni volta per volta richieste”;
– mentre, quanto alle affermazioni contenute nel ricorso, secondo cui l’ufficio elettorale “chiedeva espressamente ai depositanti di versare in atti solo la documentazione strettamente necessaria e indispensabile … insistendo, in particolare che fossero consegnati solo il foglio principale con le nove firme di sottoscrittori, e i fogli “atto separato” per raggiungere almeno il numero sufficiente da loro comunicato e richiesto, ovvero il raggiungimento di 13 sottoscrizioni”, tale prospettazione non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, atteso che le sottoscrizioni presentate dalle diverse liste sarebbero state, sempre, superiori a 13”.
9. Quanto sopra precisato, ritiene il Collegio che l’appellata sentenza meriti conferma, ancorché attraverso diverso percorso motivazionale.
Esclusa la rilevanza delle indicazioni “ingannevoli” e/o “decettive” che sarebbero state fornite dall’Ufficio elettorale comunale, per le quali, come in prime cure rilevato, non è dato rinvenire univoche indicazioni dimostrative, osserva il Collegio che le “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” pubblicate dal Ministero dell’Interno nel mese di agosto 2021, precisano (punto 2.3) che “il segretario comunale o colui che lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve indicare, il giorno e l’ora precisa di presentazione e l’elenco di tutti gli atti depositati”; ulteriormente soggiungendo che “il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi l’ora della ricezione sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi.”
Deve, quindi, ritenersi che:
– se la ricezione della lista, da parte del segretario comunale, integra la presenza di adempimento affatto obbligato;
– soltanto il documentato deposito della lista stessa presso la casa comunale consente di considerare perfezionato il relativo iter.
Impregiudicate, quindi, le “informali” indicazioni del personale addetto alla ricezione della lista (e dei relativi allegati), i presentatori ben avrebbero dovuto procedere al deposito delle sottoscrizioni nel numero di un terzo, rispetto a quello ordinariamente previsto; così come parimenti obbligata si sarebbe rivelata la ricezione, da parte degli uffici comunali, della documentazione a corredo della lista presentata.
Nel rilevare come l’indicazione di legge sia, invero, univoca quanto al numero delle sottoscrizioni necessarie (il comma 1 dell’art. 2 del decreto legge 25 marzo 2021, n. 25, convertito in legge 3 maggio 2021, n. 58, stabilisce, infatti, che “limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell’anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo”: con conseguente commisurazione di quelle nella fattispecie necessarie, a fronte dell’originario numero di 100, a n. 34, quale conseguenza dell’arrotondamento all’unità superiore), va esclusa la rilevanza di qualsivoglia condotta e/o indicazione difforme, asseritamente decettiva rispetto alla chiara prescrizione legislativa.
Rientrava, infatti, nella esclusiva responsabilità dei presentatori l’interpretazione della norma (peraltro, tutt’altro che disagevole); così come ai medesimi va ascritto il deposito di un numero di sottoscrizioni inferiori rispetto a quello, come sopra, previsto, senza che possa legittimamente evocarsi l’altrui condotta, affatto inidonea a refluire sul principio di autoresponsabilità, che permea e caratterizza il comportamento pretendibile in sede di presentazione di lista.
Altrimenti opinandosi – e, quindi, ritenendo praticabile una rimessione in termini, piuttosto che un improprio “soccorso istruttorio” – verrebbe a vulnerarsi l’essenziale principio di par condicio (in proposito, dovendo osservarsi come la pretesa “oscurità” e/o “ambiguità” della disposizione di che trattasi, non ha impedito ad altri raggruppamenti di presentare, nel numero corretto, le sottoscrizioni previste a corredo della lista).
10. Le considerazioni sopra esposte conducono alla reiezione del proposto appello, in ragione della divisata incondivisibilità delle doglianze con tale mezzo di tutela esposte.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante, sig. Donato Mauro, al pagamento, in favore dell’Amministrazione statale costituitasi in giudizio, delle spese del presente grado, che vengono liquidate nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Roberto Politi, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere