“Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – anticipa il consigliere regionale Emiliano Minnucci – firmerà questa sera, con il ministro della Salute, Roberto Speranza, una nuova “Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”.
A seguito degli incontri con il Comitato Tecnico Scientifico, l’Assemblea dell’Anci, la Conferenza dei Rettori e l’Associazione dei presidi, la Regione Lazio dispone di:
1. potenziare la rete COVID attraverso l’incremento di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere all’ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete, fino al raggiungimento di 2913 posti letto di cui 552 dedicati alla terapia intensiva e sub-intensiva.
2. a partire dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre, vietare gli spostamenti in orario notturno sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute.
3. a partire da lunedì 26 ottobre, potenziare la didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Università. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 50 per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno, mentre le Università incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari all’75 per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attività formative che necessitano della presenza fisica o l’utilizzo di strumentazioni.
Gli effetti della presente ordinanza cessano al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione.