Lunedì 13 novembre alle 16,30 incontro pubblico con il sindaco di Trevignano sul luogo dove è prevista la realizzazione di una casa di riposo da parte secondo il progetto presentato dalla società Ficoraccia srl. Il sindaco sarà accolto dal comitato spontaneo che si è costituito contro quello che viene definito uno “scempio” e dai cittadini e i residenti della zona.
Riportiamo inoltre di seguito delle osservazioni al progetto de La Ficoraccia srl presentate da una residente.
Osservazioni al progetto per la realizzazione di una casa di riposo in Via Tevere 3/C presentato dalla Società “La Ficoraccia” srl con nota di pubblicazione n.1341 sull’Albo Pretorio in data 04/09/2023
Spett.li Uffici di competenza e Sindaco, esprimo con la presente PEC, il mio più totale dissenso alla approvazione e realizzazione del progetto descritto in oggetto per una serie di motivi che ritengo di estrema gravità, se pur le manovre burocratiche intercorse durante l’iter del progetto, abbiano portato ad ottenere le autorizzazioni necessarie.
Le mie osservazioni intendono rilevare i seguenti aspetti:
Come premessa intendo innanzitutto segnalare la irregolarità del Comune di Trevignano nel non avere sul proprio sito un Albo Pretorio consultabile in quanto appare la dicitura “pagina non disponibile” il progetto in questione si trova solo su una improbabile pagina. Inoltre c’è da considerare anche che i documenti trasmessi via PEC dal Comune in risposta ad ARPA e Regione Lazio non sono apribili e consultabili. Il progetto è di natura imprenditoriale e commerciale e quindi, qualunque siano le sue ricadute sul territorio, sull’ambiente e sulla collettività, è finalizzato all’esclusivo scopo di portare utili ad una società privata, ben lontano dal realizzare benefici per i cittadini.
La casa di riposo non è un progetto comunale per ospitare i cittadini che ne abbiano necessità, ma clienti, con ogni probabilità molto abbienti, che possono pagarsi laute rette. In considerazione di ciò, ritengo essere ancora meno lecito cementificare ed edificare una zona di campagna (che dalle tavole della zonizzazione risulta essere censita come paesaggio agrario di continuità – estensivo a bassa densità C2 e parzialmente come destinato a verde pubblico attrezzato F3). Ricade inoltre in zona ZPS e si trova a poche decine di metri dal Parco di Bracciano-Martignano. Gli impatti ambientali hanno una particolare rilevanza considerata la così stretta vicinanza alla zona del Parco.
Inoltre, il progetto, una volta approvato, potrebbe presentare in corso d’opera una richiesta di diversa destinazione d’uso, quindi ci si trova esposti ad altri rischi di veder stravolto paesaggio e territorio.
A questo proposito, risulta visibilmente iniquo il rapporto tra le severe richieste fatte ai proprietari dei terreni e delle abitazioni circostanti, tenuti rigorosamente a rispettare le limitazioni previste e la vergognosa disponibilità a concedere qualsiasi deroga alla Società “La Ficoraccia”, che impone la presenza di un palazzo a tre piani con ampia cubatura in una zona dove ogni immobile non ha più di due piani e con altezze limitate. La scala dell’edificio commerciale in Progetto è in diretto contrasto con la natura dell’edilizia residenziale esistente (il progetto prevede una costruzione di 3841 mq., la volumetria massima edificabile, riferita sia a superfici utile lorde sia accessorie, pari a mc 8.365,22 l’altezza massima dei fabbricati, pari a m 11,80).
Avrebbe dovuto esserci da parte del Comune un’audizione della cittadinanza per un’opera edilizia di così grande impatto, a maggior ragione non essendo nemmeno un’iniziativa a carattere sciale e pubblico, ma una iniziativa a carattere prettamente commerciale e privato. Sia il Comune che il Proponente avrebbero dovuto ascoltare le domande e i dubbi espressi dalla cittadinanza per un’opera di questo tipo: La casa di riposo in progetto si sostanzia in unico edificio di forma regolare rettangolare con lati di m 44,30 x m 15,30 ed una altezza alla linea di gronda pari a m 9,60. Si eleva per 3 piani fuori terra ed un piano interrato. L’edificio, ha una SUL complessiva (superfici principali e accessorie/servizi) pari in c.t. a mq 2.614 di cui mq 1.887 quali superfici principali e mq 727 quali superfici accessorie/servizi ed una volumetria pari in c.t. a mc 8.365. Nel progetto ci sono inoltre volumi (sottotetto) non accessibili esclusi dal calcolo della S.U.L. e della cubatura. Il lotto su cui sorge l’edificio (l’area), di forma irregolare, misura complessivamente mq 3.481 ed è pressoché pianeggiante. Il fabbricato ha una sagoma di massimo ingombro pari a circa mq 678. Con rapporto di copertura del 19,5% del lotto. Il fabbricato posizionato oltre il limite del distacco stradale, risulta baricentrico ed è posizionato sulla quota d’imposta di m 168,10 s.l.m.
Nell’ambito della ricaduta sull’ambiente di tutta questa operazione edilizia, vorrei far presente quanto rilevato dalla Soprintendenza ai beni archeologici nella sua risposta riferita alla VAS (valutazione ambientale strategica): “l’intervento insiste su aree soggette a vincolo ai sensi dell’art. 134 co 1 lettera f) i parchi e le riserve naturali regionali Parco naturale Regionale di Bracciano-Martignano di cui alla L. R. n. 29/1997 e L. R. n. 3619/99”, il progetto sorgerebbe su area posta “nelle vicinanze di aree soggette a vincolo ai sensi dell’art. 134 co 1 lettera a) e art. 136 lettera c) e d) bellezze panoramiche, inoltre contigua ad aree riconosciute di interesse archeologico, come rappresentato sul PTPR Lazio e identificate nella tavola A dal PTPR Regione Lazio come: Paesaggio agrario di continuità”.
La Soprintendenza rileva in conclusione, che nel Rapporto Preliminare presentato dalla Società La Ficoraccia, risulta sommaria la descrizione delle opere previste (il che fa ulteriormente temere ai cittadini che dietro alle descrizioni sommarie possano nascondersi spiacevoli sorprese successive in corso d’opera o in conclusione lavori, a seguito delle quali la risposta sarà che ormai non è più possibile sanare il danno) e non definisce in maniera esaustiva il rapporto dimensionale dei nuovi volumi con il contesto e le soluzioni progettuali della nuova viabilità ed il rapporto con il contesto e quindi, per gli aspetti paesaggistici (VAS) la Soprintendenza ritiene che l’opera possa riportare un effetto significativo ( e lo stesso ritengono i cittadini) sul paesaggio sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. 4/2004.
Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, l’area interessata dalle opere in progetto, è da considerarsi a rischio archeologico in quanto contigua ad aree riconosciute di interesse archeologico per la presenza di emergenze archeologiche diffuse e di tracce di viabilità antiche e relative fasce di rispetto, così come rappresentato sul PTPR Lazio, tav. 19B, m058_0630; ml_0342. In base a quanto asserito, “la Variante Urbanistica ex art. 8 del DPR n. 160/2010 per progetto di una casa di riposo per anziani, si ritiene, da parte della Soprintendenza, assoggettabile a VAS ex art. 12 del D.Lgs 152/2006.”
Anche l’ARPA all’istanza VAS risponde:
“Come si evince dal Rapporto Preliminare, la procedura riguarda la realizzazione di una Casa di Riposo per anziani con capienza di 40 posti letto in località “Cupoletta” in Via Settevene Palo I° tratto, in variante al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n.160/2010.
L’area è destinata dal P.R.G. vigente approvato con D.G.R. n.6033/1974 a zona C2 (estensiva a ville, con i.f.t. di 0,15 mc/mq); la Variante generale di P.R.G. adottata con D.C.C. n.20/2009 ha classificato l’area come zona F3 (verde pubblico attrezzato). Con D.C.C. n. 29/2010 sono state contro dedotte le osservazioni alla Variante generale di P.R.G. e l’area (controdeduzione n. 41) è stata riclassificata parte zona C2 e parte zona G2 (verde privato vincolato). Si ritiene opportuno premettere che in linea generale, la valutazione della significatività degli impatti ambientali sarebbe valutata con maggiore efficacia non limitando l’analisi alla sola area oggetto dell’intervento proposto. E’ infatti possibile che impatti ambientali valutati come poco significativi, contribuiscano, cumulandosi ad analoghi impatti generati dall’attuazione di piani e programmi che insistono su aree limitrofe, a determinare rischi per l’ambiente. Questa possibilità necessita di attenzione in aree caratterizzate da bassi livelli di qualità ambientale ovvero in aree sulle quali insistono numerosi piani e/o programmi. La valutazione ambientale della significatività degli impatti sarebbe svolta, in alcuni casi, con maggiore efficacia se si considerassero gli effetti di tutti gli interventi nel loro complesso.
Inoltre, si prende atto di quanto riportato nel R.P Pag 33 cap. 4.1.3 Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.R.). L’area di progetto, ricade in zona bianca di PAI, esterna alle aree di pericolosità idraulica e geomorfologica; non si segnalano particolari fattori di dissesto geologico, sia per quanto riguarda aree soggette a pericolo di frana, sia a pericolo di inondazione. Il PROGETTO non si pone quindi in contrasto con la pianificazione di settore.
Pag 36 cap. 4.1.8 Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone a Protezione Speciale (ZPS): L’area di intervento non risulta compresa all’interno di Siti di Interesse Comunitario (SIC) ma risulta compresa in Zona a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della D.G.R. n. 2146 del 19 marzo 1996 Direttiva 92/43/CEE/HABITAT, e pertanto all’interno dei confini inerente l’approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea “Natura 2000″. Come già ribadito è stata condotta la Valutazione d’Incidenza con parere favorevole, prot. U.0222961 del 13.03.2020 della Direzione Regionale Politiche Ambientali, Ciclo dei Rifiuti ed Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali. Si prende atto di quanto riportato nel RP pag. 43 In sintesi, il PROGETTO in esame produce interazioni con la componente ambientale “clima e atmosfera” in relazione solo a 2 elementi: gli eventuali fumi di scarico prodotti dalla struttura del PROGETTO ed il carico dei flussi veicolari che le funzioni del PROGETTO attirano, secondo quanto di seguito specificato.
Si rammenta che il Comune dovrà attuare tutte le misure per la tutela delle acque in coerenza con le vigenti Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
Per quanto attiene all’impianto di smaltimento acque chiare – acque nere il RP. Riporta a pag. 26: La rete di smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche sarà realizzata con condotte separate tra acque scure ed acque chiare di sezione pari rispettivamente di diametro pari a 200 e 300 mm. Le reti fognarie saranno allacciate alla rete esistente in Via Tevere.
L’approvvigionamento idrico avverrà tramite l’allaccio alla rete comunale situata lungo Via Tevere. Infine anche il collegamento alla rete elettrica ed alla rete del gas avverrà tramite l’allaccio alla rete esistente lungo Via Tevere.
A proposito della problematica riguardo le acque, di cui l’ARPA evidenzia le varie criticità che ci sono, ma che pare vengano sempre superate con un provvidenziale intervento burocratico che renda tutto possibile, vorrei ricordare la situazione dei tombini e dello scarico delle acque piovane che lo scorso anno, in questa stagione hanno provocato copiosi danni proprio in via Tevere alle abitazioni, con crolli di muretti e fango arrivato fino all’altro lato della via Settevene Palo e che hanno richiesto l’intervento per più giorni di mezzi specializzati per l’ingombro di macerie.
A tal proposito sono pervenute al Comune anche le indicazioni date in risposta all’istanza presentata dalla Società dalla Città Metropolitana di Roma Capitale del 24/02/2023:
CONSIDERATO che è stato avviato il relativo procedimento da parte di questo Servizio 2 “Geologico, difesa del suolo – Risorse agroforestali – Rischi territoriali” Dipartimento IV “Pianificazione strategica e governo del territorio”, attribuendo il n° di fascicolo 14707;
VISTA la documentazione disponibile, dalla quale si evince che:
qualora il sito ricadesse in area soggetta al vincolo idrogeologico apposto ai sensi del RDL n. 3267 del 30/12/1923 e del RD 1126/26, questo Ufficio dovrebbe esprimere un proprio parere riguardo ai movimenti di terra da effettuare. La Città metropolitana svolge infatti competenze relative al vincolo idrogeologico in attuazione di delega regionale (L.R. 53/1998 art. 9); D.G.R. Lazio n. 920 del 27/10/2022, B.U.R. Lazio P. I-II 02/11/2022, n. 90. Pertanto, al fine di poter esprimere l’eventuale parere di competenza, si richiede a codesto Comune di Trevignano Romano di produrre attestazione circa la sussistenza o meno nel sito in esame del vincolo idrogeologico, apposto ai sensi del RDL n. 3267 del 30/12/1923 e del RD 1126/26. Si rimanda al riguardo alle disposizioni di cui alla D.G.R. Lazio n. 920 del 27/10/2022 (pubblicata sul B.U.R. Lazio P. I-II 02/11/2022, n. 90) ed in particolare agli artt. 2 e 14 dell’Allegato 1 “Vincolo Idrogeologico- Direttive sulle procedure in funzione del riparto di sui agli artt. 8,9 e 10 della LR n. 53/98”.
Qualora, in esito a tali approfondimenti, emergesse la effettiva sussistenza del vincolo idrogeologico, dovrà essere ottenuto il previsto nulla osta preventivo, da rilasciarsi a cura di questo Servizio della Città metropolitana, secondo le procedure dettate dalle norme vigenti. In tal caso, affinché lo scrivente Servizio possa esprimere il parere di competenza ai fini del vincolo idrogeologico, dovrà essere prodotta ad integrazione la documentazione prevista dal vigente Regolamento Provinciale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico. In mancanza dei suddetti elementi, previsti dalle norme vigenti ed essenziali per la valutazione, questo Servizio è impossibilitato a esprimere il proprio eventuale parere di competenza rispetto al vincolo idrogeologico. In assenza di adeguato riscontro entro i termini previsti dalla conferenza di servizi, con produzione della documentazione mancante, non potrà considerarsi acquisito il silenzio assenso ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
L’ACEA si esprime così:
Con riferimento all’oggetto, agli elaborati progettuali trasmessi da Codesto Comune con nota protocollo REP_PROV_RM/RM-SUPRO 0012773/22-02-2023, e premesso che, con nota protocollo n.386709 del 25/08/2020 (allegata), ACEA Ato 2 ha trasmesso il parere di competenza esprimendo nello specifico: dal punto di vista della fornitura idrica parere non favorevole per mancanza della rete gestita dalla scrivente, precisando che “(…) a fronte della richiesta dell’Amministrazione Comunale contenuta nella nota prot. 778 del 21 gennaio 2020, di inserire nel redigendo Piano degli Investimenti una condotta idrica di alimentazione dei piani di lottizzazione presenti dal cimitero comunale lungo la Strada Provinciale Settevene Palo 1 direzione est, la scrivente Società, con nota prot. 236826 del 22 giugno 2020, specificava che tale richiesta non può al momento essere accolta ma potrà essere rivalutata solo a seguito della realizzazione di un nuovo campo pozzi, nella parte alta del Comune in località Pian Solaro, ad oggi inserito nel redigendo Piano Degli Investimenti 2020-2023 (…)”.
per l’esproprio e prossima realizzazione di una pista ciclabile nella parte dell’area di intervento della prima versione progettuale, antistante la Via Settevene Palo. La presente seconda versione progettuale è analoga alla prima; l’unica differenza consiste nella traslazione del lotto di pochi metri per poter lasciare spazio alla suddetta pista ciclabile (…)”.
In merito al sopraindicato intervento descritto al punto 1. relativamente alla realizzazione di nuovo campo pozzi, si precisa che lo stesso è stato inserito nell’elenco degli interventi emergenziali finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico nell’ambito dell’Ocdpc n. 916 del 26/08/2022 della Protezione Civile. Si comunica altresì che è in corso l’iter autorizzativo propedeutico alla realizzazione della suddetta opera le cui tempistiche di realizzazione sono ad esso subordinate
Si conferma quindi il parere non favorevole a quanto proposto causa mancanza della rete idrica e, come esplicitato nella precedente nota Acea n.386709 del 25/08/2020, “(…) nelle more della realizzazione delle succitate opere idriche tese al miglioramento dell’assetto idrico dei territori del comune di Trevignano Romano. (…)”.
Dal punto di vista fognario si ribadisce quanto espresso nella summenzionata nota Acea e trascritta nelle premesse di cui sopra al punto 2.. Si segnala in ultimo che il parere contenuto nella presente nota non costituisce il Nulla Osta Tecnico-Idraulico all’allaccio alla pubblica fognatura in esercizio su via Settevene Palo I Est afferente al depuratore “Cobis”
La scrivente, valutato quanto proposto, riscontra che la zona nella quale è previsto l’insediamento, non risulta essere fornita di rete idrica gestita dalla scrivente società.
In merito si precisa che a fronte della richiesta dell’Amministrazione Comunale contenuta nella nota prot. 778 del 21 gennaio 2020, di inserire nel redigendo Piano degli Investimenti una condotta idrica di alimentazione dei piani di lottizzazione presenti dal cimitero comunale lungo la Strada Provinciale Settevene Palo 1 direzione est, la scrivente Società, con nota prot. 236826 del 22 giugno 2020, specificava che tale richiesta non può al momento essere accolta ma potrà essere rivalutata solo a seguito della realizzazione di un nuovo campo pozzi, nella parte alta del Comune in località Pian Solaro, ad oggi inserito nel redigendo Piano Degli Investimenti 2020-2023.
Pertanto, si esprime dal punto di vista della fornitura idrica parere non favorevole a quanto proposto nelle more della realizzazione delle succitate opere idriche tese al miglioramento dell’assetto idrico dei territori del comune di Trevignano Romano.
Per quanto riguarda lo smaltimento della fognatura nera, si precisa che su via Tevere non risultano fognature in gestione dalla scrivente società ma si specifica al contempo la presenza di una fognatura nera ø 300 in gestione dalla scrivente all’altezza dell’incrocio tra via Tevere e la via Settevene Palo I. Si precisa che il parere contenuto nella presente nota non costituisce il Nulla Osta Tecnico-Idraulico all’allaccio alla pubblica fognatura in esercizio su via Settevene Palo I Est afferente al depuratore “Cobis”
Quanto riportato qui sopra, non fa altro che avvalorare le forti perplessità dei cittadini in merito alla sostenibilità della realizzazione del progetto di una casa di risposo in questa parte del territorio di Trevignano Romano anche in quanto a rete idrica, rischio idrogeologico e smaltimento delle acque.
In quanto al consumo di suolo e a quanto attinente al suolo in generale, l’ARPA nella sua risposta scritta evidenzia:
Il suolo è considerato una risorsa non rinnovabile visti i tempi estremamente lunghi per la sua formazione, ed ha un ruolo essenziale per lo svolgimento di tutte le attività di tutti gli esseri viventi. Premesso che l’Unione Europea auspica l’azzeramento del consumo del Suolo entro il 2050, e che tale indicazione non costituisce ad oggi alcun obbligo giuridico non essendo stata recepita dalla vigente legislazione sia comunitaria che nazionale. Risulta comunque evidente che la risorsa Suolo è sottoposta a vari processi di degrado e a diverse tipologie di minacce tra le quali l’impermeabilizzazione, la compattazione, la perdita di biodiversità, la contaminazione, la diminuzione di materia organica.
Come accettare quindi favorevolmente l’immissione nell’ambiente, per un progetto di natura commerciale, una tale quantità di cemento, oltre a una aberrazione paesaggistica? Si pensa di farci credere che la biodiversità e l’ambiente sarà salvo grazie alla tipologia di piantumazione che gli enti richiedono che la società debba rispettare? Saranno le specie autoctone che verranno piantate nel parco della casa di riposo che salveranno le conseguenze ambientali? Ma chi vogliamo prendere in giro? Purtroppo il cemento, una volta impiegato nelle costruzioni, è un danno per sempre. Chi ripagherà i cittadini di una mostruosità di cui probabilmente si quantificheranno i danni nel futuro e non si potrà più tornare indietro?
I rifiuti speciali prodotti da una casa di riposo, sono rifiuti contaminati da liquidi biologici (come pannoloni, cannule, drenaggi, filtri dialisi, cateteri, garze, aghi siringhe ecc.) che devono essere trattati come pericolosi e infetti.
Per quanto invece riguarda l’aria, il Comune di Trevignano non presenta particolari problemi, ma perché non porsi il problema di voler proteggere e garantire la qualità dell’aria, al momento ancora abbastanza salubre. Che emissioni avrà una struttura socio-sanitaria come questa? Riscaldamento invernale per la cubatura di più di 8000 m cubi?
Per nulla secondario, per i cittadini residenti nell’area di Via Tevere, sono gli interventi di chiusura di V. Tevere in corrispondenza con l’accesso alla casa di riposo e tutta la modifica della viabilità che ne deriverà, unitamente al dover sopportare i grossi disagi derivanti da così ingenti lavori che si realizzeranno intorno alle proprie abitazioni. Non ultimo grande disagio, quello di poter percorrere in modo pedonale, almeno una strada (Via Tevere per l’appunto) per poter raggiungere il lago, senza dover passare con cani e bambini lungo il ciglio della pericolosa via Settevene Palo. Ci si chiede inoltre con che giri tortuosi verrà raggiunta anche in auto la via Settevene Palo dalle proprie abitazioni.
Grandi problematiche relative alla viabilità sulla Via Settevene Palo all’altezza del luogo in cui sorgerà la casa di riposo: Via Settevene Palo, come riportato anche nella stesura del piano regolatore, evidenzia una situazione critica rispetto sia alla percorrenza della stessa, in quanto si è rivelata negli anni una strada pericolosa, sulla quale sono avvenuti numerosi gravi incidenti stradali, e come detto anche nel piano regolatore, è mancante di piazzole o di uno spazio ai bordi. Come si può quindi pensare di avere una struttura per il pubblico che si affaccia su questa strada e dove affluiranno visitatori e personale socio-sanitario, oltre a fornitori con furgoni? Un edificio del genere comporterebbe un passaggio di traffico che entra o esce da via Tevere andando a rendere più difficoltosa la viabilità. Inoltre che tipo di complicazioni alla viabilità si verificheranno durante i lavori del cantiere, oltre all’aumento di pericolosità della percorrenza della strada?
Garanzie della società relative alla realizzazione dell’opera: da quanto pubblicato sul sito del Comune di Trevignano, appare predisposta, ma non compilata o firmata la parte relativa alle garanzie, dove la società doveva specificare l’importo della garanzia finanziaria, il numero della polizza bancaria o assicurativa, il Capitale Sociale con cui la società farà fronte ai suoi impegni.
La Conferenza dei servizi è avvenuta, come tutto il resto, in sordina e nessuna comunicazione è stata data alla cittadinanza.
In virtù del DPR 160/2010, che ha trasmesso al SUAP la competenza in materia di pratiche edilizie, oltre ad eventuali interventi sui piani regolatori, si è proceduto a modificare un piano regolatore fermo all’anno 2009, permettendo laddove la Regione Lazio vedeva incompatibilità del progetto in questione con quello vigente, senza esitazione e senza le opportune verifiche e studi di coloro che sono addetti a questa funzione e senza alcun confronto pubblico con la cittadinanza. Tutto ciò non può che indurre le persone a porsi un lecito interrogativo in considerazione con un conflitto di interessi. Il DPR riforma i procedimenti amministrativi, velocizzandoli, ma dove dice che si possono fare interventi-lampo sul Piano regolatore?
Che tipo di liceità può avere un progetto il cui progettista, Sig. Demetrio Carini è lui stesso dal 2017 supporto al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio nelle problematiche connesse alle materie urbanistico-edilizie-ambientali?
La Regione Lazio il 9/3/2023 chiede al Comune di Trevignano che venga adeguatamente esposta la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla procedura semplificata dell’approvazione del progetto in variante. Tale attestazione dovrà evidenziare le condizioni di inesistenza o insufficienza nello strumento urbanistico vigente, di aree idonee da destinare ad attività produttive e ricorda che la sussistenza dei presupposti deve essere verificata dal responsabile del procedimento antecedentemente alla convocazione della Conferenza dei servizi e detta sussistenza deve risultare dalla stessa motivazione della Conferenza dei servizi. Quale documentazione pubblica attesta che non ci siano altre aree destinate alle attività produttive?
Si tenga anche presente che questa variante va ad attribuire al terreno in questione un valore molto diverso da quelli dei terreni dei proprietari circostanti, creando una sperequazione ingiustificata, avendo la variazione della destinazione urbanistica dell’area di intervento da zona C2 (estensiva a ville) ad AREA PER SERVIZI PRIVATI ASSISTENZIALI PER ANZIANI, una variazione ad hoc per i profitti della Società “La Ficoraccia”.