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Felluca vs Tondinelli. Su surroga Tar dichiara difetto di giurisdizione. Si va verso giudice ordinario?

Dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato da Elena Felluca, ex assessore alla Cultura della giunta di Bracciano. La ex amministratrice tuttavia non demorde e a Ecolagodibracciano.it conferma che adirà quasi sicuramente il giudice ordinario o farà appello al Consiglio di Stato. Nella quadriglia della giunta Tondinelli è accaduto infatti che Elena Felluca non ha mai assunto la carica di consigliere ma, all’indomani della proclamazione, quella di assessore. Alla morte del compianto Salvatore Ferretti, Elena Felluca, auspicava legittimamente ad uno scranno in Consiglio comunale, non essendo più assessore dopo una revoca, ancora non motivata, come ha ripetuto più volte la stessa interessata, dal sindaco. Tondinelli tuttavia ha seguito un’altra strada. Felluca cacciata dalla porta poteva infatti rientrare dalla finestra, è a disposto per il subentro di Silvia Fiori, amministratore della multiservizi Bracciano Ambiente anch’essa a dire il vero sconfessata sul piano ecosostenibile per Cupinoro.

Ora il Tar del Lazio con una sentenza pubblicata il 7 novembre scorso ha analizzato il caso optando per il difetto di giurisdizione. Bisogna tuttavia segnalare che con una delibera in cui il sindaco risulta assente i quattro sparuti assessori hanno dato l’incarico a rappresentare il Comune in giudizio all’avvocato Loredana Fiore per una parcella di circa 5400 euro. Ciò contravvendo alle solite dichiarazioni di austerità e parsimonia. Pur avendo un ufficio legale infatti il Comune ha preferito spendere altri soldi. Al riguardo è la stessa delibera a dare “atto che pur essendo costituito un Albo degli Avvocati di fiducia dell’Ente dal quale attingere per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale in giudizio, considerato la particolare natura dell’oggetto del ricorso, sussistono i presupposti per designare un professionista all’esterno dell’Albo”.

Del resto per i legali vicini a Tondinelli il Comune di Bracciano è il paese del Bengodi. La stessa somma poteva essere meglio impiegata per una borsa lavoro.

Ma come ha argomentato la seconda sezione del Tar del Lazio la inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso?

“Si evidenzia che – si legge nella sentenza – per pacifica giurisprudenza in materia di elezioni amministrative, la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela; e così sono devolute al giudice ordinario le controversie afferenti questioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità dei candidati (concernenti diritti soggettivi di elettorato), mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo  le questioni afferenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo…il petitum sostanziale della presente controversia…- si legge ancora – attiene alla pretesa della ricorrente ad essere dichiarata eletta alla carica di consigliere comunale in luogo della controinteressata; detta pretesa direttamente afferisce ad una situazione giuridica di diritto e soggettivo e non di interesse legittimo”.

Nel ricorso il legale di Elena Felluca “ha articolato censure di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la legittimità della elezione alla carica di consigliere comunale della Sig.ra Silvia Fiori – in surrogazione del consigliere deceduto, Sig. Salvatore Ferretti – collocatasi solo al IV posto dei non emetti nella lista “Patto per Bracciano, ove, per contro, detta carica sarebbe spettata alla ricorrente, quale I dei non eletti in detta lista, non avendo la medesima mai assunto la funzione di consigliere comunale e non essendo più assessore dal maggio 2017”.

Felluca ha evidenziato  inoltre – ma su questo punto il suo legale formalizzava rinuncia  nella udienza del 31 ottobre 2018 – la sussistenza di cause di incompatibilità della Sig.ra Silvia Fiori, in quanto amministratore unico della Bracciano Ambiente S.p.A., società partecipata esclusivamente dal Comune di Bracciano”. In sostanza Elena Felluca ha chiesto di annullare la delibera del Consiglio Comunale di Bracciano n. 39 del 31.7.2018 con la quale è stata disposta la surrogazione del deceduto consigliere comunale sig. Salvatore Ferretti con la consigliera Silvia Fiori, 4^ dei non eletti (10^ con 87 voti di preferenza), in luogo della ricorrente Elena Felluca, 1^ dei non eletti (7^ con 128 voti di preferenza); la nota prot. 26005 datata 27.7.2018 del Segretario Generale del Comune di Bracciano e ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale”. La questione resta aperta.

Graziarosa Villani

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