Reclama onestà e competenza, inneggia al risanamento dei conti, ma non adempie ad un semplice obbligo normativo. Una “disattenzione” del sindaco uscente di Bracciano che non è passata inosservata alla Corte dei Conti. La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio infatti nella Camera di consiglio del 30 settembre 2021, tre giorni prima delle elezioni del 3 e 4 ottobre, ha così sentenziato parlando di “indiretta violazione dei principi di responsabilità di mandato, in quanto preclude agli amministrati di deliberare e conoscere nei tempi stabiliti dalla legge”. La sentenza andava inoltre pubblicata sul sito istituzionale. La relazione di fine mandato costituisce un documento che avremmo avuto il piacere di leggere con attenzione. Deve contenere infatti gli interventi fatti nel corso del mandato.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai magistrati
Roberto BENEDETTI Presidente;
Mauro NORI Consigliere;
Alessandro FORLANI Consigliere;
Francesco SUCAMELI Consigliere (relatore);
Ottavio CALEO Referendario;
Giuseppe LUCARINI Referendario.
Nella Camera di consiglio del 30 settembre 2021, svolta in modalità da remoto,
ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE
VISTO l’art. 100, comma 2, e l’art. 103 della Costituzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12
luglio 1934, n. 1214 ed il Codice di Giustizia Contabile (D.lgs. n. 174/2016, c.g.c.);
VISTO l’art. 20 della L. n. 243/2012 e l’art. 11 c.g.c.;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni
(TUEL);
VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
VISTO il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, del 26 aprile 2013 recante gli schemi tipo di relazione di fine mandato;
VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013 con la quale, tra le altre,
sono state dichiarate non fondate, nei sensi e nei limiti riportati nella relativa
motivazione, le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 4 del d.lgs. n. 149
del 2011;
VISTA la nota prot. Cdc n. 4344 del 28/05/2021, con cui si comunicava al comune di
Bracciano che non risultava pervenuta a questa Sezione la relazione di fine mandato,
né, in base alle verifiche effettuate, la stessa risultava pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente;
VISTA l’ordinanza n. 38/2021, con cui il Presidente ha convocato la Sezione per
l’odierna camera di consiglio, da svolgersi in modalità “da remoto” in base alla vigente
normativa in tema di emergenza epidemiologica COVID-19 e secondo le regole
tecniche ed operative emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreti nn.
139/2020, 153/2020 e 287/2020;
UDITO il relatore, consigliere Francesco Sucameli
RITENUTO IN FATTO
- Il Comune di Bracciano (RM) è incluso tra gli enti che andranno alle consultazioni
elettorali per l’anno 2021 e, pertanto, è tenuto ad assolvere agli adempimenti previsti
dall’art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, relativamente alla relazione di fine mandato. - Con nota prot. Cdc n. 4344 del 28/05/2021, gli uffici della Sezione comunicavano al
Comune di Bracciano che non risultava pervenuta a questa Sezione la relazione di fine
mandato e, in base alle verifiche effettuate, che la stessa non risultava neanche
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. A tale nota, l’Ente non ha fornito sollecito
riscontro. - Ciò posto, decorso ormai il termine di legge, il Magistrato istruttore ha chiesto al
Presidente della Sezione la fissazione di un’adunanza collegiale al fine di discutere, in
camera di consiglio, del riferito inadempimento. - Nelle more del deferimento, è pervenuta, via pec, la relazione di fine mandato (prot.
n. 24379 del 2 agosto 2021). - Con ordinanza n. 38 del 2021, il Presidente ha convocato il Collegio in data 30
settembre 2021, per l’esame in camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO - L’articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011 – come modificato dall’articolo 1-bis del decreto
legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, e,
successivamente, sostituito dall’art. 11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 68/2014 – prevede che, al fine di garantire il
coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della
Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province
e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del
servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della
Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle
elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale. - La relazione di fine mandato risponde al principio di accountability degli
amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione
amministrativa, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei
cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. In quest’ottica, la relazione di fine
mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di
trasparenza e di democrazia di cui all’art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”. - L’art. 4, comma 4 del citato d.lgs. n. 149/2011 indica quindi i contenuti essenziali ed
imprescindibili che la relazione deve contenere, il cui cuore fondamentale è costituito
dai saldi di bilancio e dai sistemi di presidio della loro autenticità e andamento. In
quest’ottica il bilancio rileva, come affermato dalla Corte costituzionale, alla stregua di
un “bene pubblico” (C. cost. sent. n. 184/2016). Essa contiene rendere alla comunità
amministrata informazioni sullo svolgimento del mandato; in particolare, attraverso i
seguenti, fatti, attività o eventi:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del
percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate
nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1
e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del Codice civile, ed indicando azioni intraprese
per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai
fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà
rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. - Lo schema standard e uniforme di tale relazione è stato approvato ai sensi del
comma 5 dell’articolo 4 del d.lgs. 149/2011, con il il d.m. 26 aprile 2013, d’intesa con la
Conferenza Stato – città ed autonomie locali. A tale decreto, sono allegati n. 3 schemi
tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province
(allegato A), per i Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti
(allegato B) e per i Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato
C).
Il d.m. conferma che la relazione è al servizio di tali valori e principi costituzionali.
Tanto emerge, del resto, dal tenore letterale del già citato d.m. 26 aprile 2013, il quale
all’articolo 3, comma 3, chiarisce che tali relazioni “sono divulgate sul sito dell’ente per
garantire la più ampia conoscibilità dell’azione amministrativa sviluppata nel corso del
mandato elettivo”. - La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, uno strumento di conoscenza
democratica dell’attività svolta. Essa deve quindi fornire una fotografia reale,
attendibile ed intellegibile della situazione finanziaria dell’ente, di modo da
consentire, alla comunità locale, di esercitare in piena libertà il proprio diritto di voto
in fase di rinnovo degli organi elettivi. Per questo tutta la procedura ex art. 4 del D.lgs.
n. 149/2011 è tesa a rendere effettivamente disponibile, prima delle elezioni, tale
essenziale documento informativo. In quest’ottica la relazione di fine mandato è
strumento di fondamentali principi costituzionali, quali il dovere di accountability
(trasparenza nei confronti della comunità amministrata, attraverso la c.d. contabilità
di mandato, cfr. da ultimo C. cost. sent. n. 34/2021) e del diritto dell’elettore di
esercitare il proprio elettorato in modo effettivo, attraverso la rimozione di ostacoli
informativi che per gli impediscono di conoscere per deliberare. - Parallelamente, poiché i contenuti della relazione attengono a fondamentali
grandezze e informazioni contenute nel bilancio sviluppatosi o durante il mandato, la
legge ha stabilito una garanzia di effettività contro un uso distorto del monopolio
informativo degli amministratori in carica ed in scadenza. Per tale ragione la relazione
deve prima essere certificata dall’Organo di revisione dell’ente locale entro e non oltre
quindici giorni dalla sottoscrizione; mentre nei tre giorni successivi, la relazione e la
certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. - La competenza di controllo della Corte dei conti, rientra quelle che l’art. 20 della L.
n. 243/2012 ha predisposto “in via preventiva” (C. cost. sentt. n. 39 e 40/2014) ossia
prima della realizzazione della lesione irreparabile al bene tutelato; il carattere
pubblico” del bene bilancio, infatti, può essere assicurato solo mediante l’osservanza
della legge e la verifica della sua effettiva osservanza da parte di un giudice neutrale
(artt. 100 e 103 Cost.), che interviene con strumenti che promuovono comportamenti
conformativi prima ancora che sanzioni.
Per tale ragione, la funzione di accountability del bilancio e della relazione di fine
mandato, quale strumento divulgativo dei suoi principali risultati e presidi, si lega a
doppio filo con la garanzia della giurisdizione della Corte dei conti, stabilità
direttamente dalla Costituzione (artt. 100 e 103 Cost., art. 5, lett. a) della L. cost. n.
1/2012). In sede di controllo, la Corte esercita infatti una giurisdizione non
contenziosa, che nelle “modalità” dell’art. 4 del D.lgs. n. 149/2011, consente di
presidiare l’effettiva divulgazione e la veridicità dei contenuti della relazione. Tale
giurisdizione non contenziosa, si integra con quella contenziosa, ex art. 11 c.g.c.,
nell’ambito di un unitario “sistema giustiziale” (C. cost. sent. n. 18/2019) - Inoltre, sempre nella stessa ottica, il Legislatore ha previsto che la relazione di fine
mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del
Comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni
successivi alla data di certificazione effettuata dall’Organo di revisione dell’ente locale,
con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti. - La legge si preoccupa altresì di riservare alla Corte dei conti, le controversie che
sorgono sugli stessi oggetti attribuiti al suo controllo (art. 11 comma 6, lett. e) ed f)
c.g.c.), in questo modo, la Corte dei conti può assicurare una tutela effettiva di tutti gli
interessi connessi al bilancio e alla sua corretta divulgazione, informazione, e presidio
sanzionatorio. Tale giurisdizione, infatti, si pone in diretta relazione con il principio
di esclusività, concentrazione ed effettività della speciale giurisdizione e perizia della
Corte dei conti (artt. 2 e 3 c.g.c.). - Ne deriva, dunque, che l’obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine
mandato, con le informazioni essenziali sulle scelte allocative e sull’evoluzione del
bilancio e delle sue cause, è un munus di diritto pubblico, funzionale a diritti di matrice
costituzionale, sulla quale è stabilità la giurisdizione della Corte dei conti, prima non
contenziosa e poi contenziosa. Nell’ambito di tale unitario sistema, la Magistratura
contabile, in sede di controllo accerta, prima delle elezioni (e quindi prima che si
consumi un eventuale illecito):
- la mancata redazione della relazione;
- la non corretta redazione della relazione di fine mandato, riscontrando la mancanza
di veridicità dei dati resi pubblici dagli amministratori locali.
Tale adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, anch’esso
presidiato da specifiche sanzioni (cfr. deliberazione Sezione controllo Lombardia n.
174/2018/VSG).
- Resta inteso che, ove l’illecito dovesse consumarsi, è dovere dell’amministrazione
irrogare le misure sanzionatorie art. 4 comma D.lgs. n. 149/2011. Sull’esercizio
effettivo e legittimo di tale potere, è stabilita, nelle forme di legge, la giurisdizione
contenziosa della Corte dei conti., ai sensi dell’11 comma 6, lett. f), come evidenziato
dalle SS.RR. n. 5/2021 e quella generale per danno erariale, per responsabilità
omissiva, nell’ipotesi di mancato esercizio della funzione sanzionatoria.
Va, peraltro, soggiunto che l’art. 3 ter del d.l. 5 marzo 2021, n. 25 (conv., con
modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58), recante disposizioni urgenti per il
differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021, ha disposto la mancata
applicazione del precitato comma 6 per l’anno 2021. - Tanto premesso in generale, il Collegio non può non rilevare che il Comune di
Bracciano (RM) ha ritardato la trasmissione della relazione a questa Sezione e con essa,
la divulgazione della stessa, si sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011.
La relazione, infatti, avrebbe dovuto essere sottoscritta e trasmessa al termine
dell’ordinario quinquennio del mandato elettorale, come evidenziato dalla recente
giurisprudenza della Corte dei conti (vd. sentenza Sezioni riunite in sede
7
giurisdizionale in speciale composizione, n. 5/2021/EL), la quale ha sottolineato che
“nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo […] è la
scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima
elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso
la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato»” (vd. anche Sezione regionale di
controllo per la Toscana, deliberazioni n. 43/2021/VSG e n. 51/2021/VSG).
Il ritardo nell’invio, infatti, è una indiretta violazione dei principi di responsabilità di
mandato, in quanto preclude agli amministrati di deliberare e conoscere nei tempi
stabiliti dalla legge.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio
ACCERTA
il ritardato invio alla Sezione, da parte del Sindaco del Comune di Bracciano, della
relazione di fine mandato prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011.
DISPONE
- che copia della presente deliberazione sia trasmessa mediante PEC, oltre che
attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e
all’Organo di revisione dell’Ente; - che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale
dell’amministrazione ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deliberato nella Camera di consiglio “da remoto” del 30 settembre 2021.
IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to digitalmente
Francesco SUCAMELI
f.to digitalmente
Roberto BENEDETTI
Depositata in Segreteria il 1° ottobre 2021
Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
f.to digitalmente
Aurelio CRISTALLO