Site icon Ecolagodibracciano.it

Bracciano Elena Felluca commenta il riscontro del viceprefetto alla sua richiesta di chiarimenti sulla surroga del consigliere

Nella lettera prot. n.0307993 del 13/08/2018 il viceprefetto dichiara che il Comune di Bracciano ha agito con regolarità alla surroga del compianto Salvatore Ferretti, non nominando consigliere la sottoscritta.

Per completezza di informazione, espongo il riscontro ottenuto dalla prefettura in merito alla questione presentata in un articolo pubblicato da Ecolagodibracciano in data 1-8-2018 https://www.ecolagodibracciano.it/bracciano-elena-felluca-non-nominata-consigliere-comunale-scrive-al-prefetto/ .

Purtroppo noto delle piccole imprecisioni.

Nella lettera il viceprefetto scrive, rivolgendosi a me “la S.V. Non può riacquisire la carica di consigliere comunale, una volta che la stessa sia stata persa (recitius: rinunciata) a seguito della nomina quale assessore e ciò anche laddove tale nomina sia stata medio tempore revocata”, ribadisco che io non potrei “riacquisire”, poiché mai nominata in consiglio, ho ricoperto l’incarico di assessore da cittadina, prima dei non eletti. Specifico di non aver perso tale carica, perché non l’ho mai avuta e, di conseguenza, non ho potuto rinunciarvi. Quindi, la mia domanda è se è mio diritto “acquisire”, non “riacquisire”. A tal proposito si legga, ad esempio, il contenuto della Delibera di Consiglio n. 1 del 4-7-2016.

Il viceprefetto prosegue “Nel caso di specie, con la Sua accettazione dell’incarico di assessore, il deceduto consigliere Ferretti è subentrato nella sua posizione, e pertanto, ciò ha determinato, l’acquisizione dello status di consigliere in capo al primo con Sua contestuale decadenza ex lege della carica di consigliere”, ciò non risponde a verità: Ferretti era il primo degli eletti della lista per Tondinelli Sindaco “Patto per Bracciano”, non è subentrato a seguito della mia accettazione dell’incarico di assessore.

Il viceprefetto porta come esempio la sentenza del TAR Puglia – Lecce sentenza 17 marzo 2015 n. 922, dove è riportato che “l’amministrazione deve provvedere a sostituire il consigliere venuto meno scorrendo la graduatoria e procedendo alla nomina del primo dei candidati non eletti, esclusi i rinunciatari”, ma, ribadisco, non sono rinunciataria.

Nella suddetta sentenza, in merito al transito di un singolo candidato da una carica all’altra, si fa riferimento alla “violazione della ratio sottesa alla normativa che regola la composizione ed il funzionamento degli organi elettivi che è quella generale degli amministrati e non, come dicevamo, nell’interesse individuale del singolo candidato”, ma a Bracciano, l’attuale vicesindaco, dal 2016, ossia dalle elezioni, è stato consigliere di minoranza, eletto presidente del consiglio, poi dimesso volontariamente da tale incarico; successivamente, da consigliere di minoranza passa in maggioranza, per poi divenire assessore-vicesindaco. Ciò non mi pare molto in linea con il principio su cui è basata la stessa sentenza evidenziata dal viceprefetto.

Da ultimo, il viceprefetto fa riferimento al “censuramento, con annullamento dei relativi atti, il comportamento dell’Ente relativo alla surroga del consigliere, non rispettando la graduatoria così come formatasi a seguito delle cessazioni volontarie e/o ex lege verificatesi”, ma in questo suo penultimo capoverso analizza le cause di una ipotesi opposta alla sua conclusione, ossia “Ne consegue, pertanto, la regolarità delle determinazioni adottate sulla questione dal Comune di Bracciano […]”.

Dottoressa Elena Felluca

 

Exit mobile version