Novità per l’assemblea condominiale. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con una recente sentenza (n. 269/25) (1), ha stabilito che è annullabile la delibera assembleare le cui convocazioni siano state fatte ai condòmini mediante chat del gruppo Whatsapp, in quanto gli avvisi di convocazione devono essere effettuati secondo le modalità prescritte dall’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del codice civile.
La norma, infatti, stabilisce che la convocazione dell’assemblea condominiale deve pervenire almeno cinque giorni prima della data fissata attraverso mezzi formali come posta raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax e consegna a mano. Nel caso trattato non erano emerse prove che la convocazione fosse stata eseguita secondo tali modalità; perdipiù nel verbale d’assemblea si dava atto che gli avvisi erano stati diramati dall’amministratore tramite la chat del gruppo Whatsapp (nel quale erano stati aggiunti i condòmini) e la bacheca. Perciò, qualora un condomino sia stato convocato tramite una chat di gruppo Whatsapp o altri metodi non previsti dalla normativa, l’assemblea sarà annullabile. Solo i condòmini che non partecipano all’assemblea potranno contestare la delibera. Se i condòmini convocati irregolarmente non impugneranno la delibera nel termine previsto dall’articolo 1137 Codice civile non potranno più contestarla e diverrà definitivamente vincolante. Ciò in quanto la mancata impugnazione produce effetti sananti.
Nota Stampa a cura ADUC – Associazione Utenti e Consumatori APS