Avvocato Mario Lepidi, il Tar vi ha dato ragione sotto tutti i punti di vista. Una sentenza importante che va incontro alle esigenze di molti cittadini che hanno contestato la decisione dell’amministrazione di Anguillara retta dalla sindaca Anselmo. Qual era la vostra contestazione principale.
La contestazione principale su cui si sono ancorati i successivi motivi di diritto è la stata la carenza assoluta di istruttoria: nello specifico è stata denunciata la mancanza di una seria programmazione sugli effetti della modifica della viabilità, di uno studio – anche sommario – che potesse evidenziare le eventuali criticità della zona di San Francesco; pertanto, difettando tale strumento di studio e programmazione, il procedimento non poteva essere definito in alcun modo esaustivo; la riprova di tale mancanza procedimentale è stata anche dimostrata dal fatto che lo stesso “senso unico” contrastava apertamente con il Piano di Protezione Civile dell’Ente, peraltro di recente adozione ed aggiornato circa un anno fa.
E al riguardo il Tar come ha sentenziato?
In merito a questo punto il giudice amministrativo ha ritenuto il ricorso “palesemente fondato sotto il profilo del vizio di difetto di istruttoria denunciato”, con ciò accogliendo integralmente le doglianze dei cittadini.
Il legale del Comune ha cercato di avanzare tesi di delegittimazione sotto il profilo dell’interesse tutelato e della “diversità” dei ricorrenti. Ma il Tar ha ritenuto infondate le eccezioni con quali argomentazioni?
Sul punto relativo alla carenza di legittimazione dei ricorrenti, il TAR, accogliendo le nostre difese, ha ritenuto tutti i ricorrenti quali “residenti qualificati” in quanto residenti nel quartiere, sulla via oggetto della modifica o su strade adiacenti.
E’ stato riconosciuto il difetto di istruttoria. Cosa avrebbe dovuto fare prima di adottare la decisione il Comune di Anguillara?
E’ ovvio – e con questo mi ricollego alla prima domanda – che il Comune avrebbe dovuto effettuare uno studio propedeutico alla modifica della viabilità in maniera tale da cristallizzare le reali necessità della zona: in questo modo avrebbe sicuramente valutato anche altre soluzioni alternative meno invasive sia per i cittadini residenti in zona, sia per gli esercenti commerciali (i quali hanno palesato già una forte contrazione degli incassi dalla data di adozione dell’ordinanza poi annullata).
Quali sono i tempi per il Comune per ottemperare alla sentenza breve e ripristinare pertanto il doppio senso di circolazione?
In base all’articolo 33 del codice del processo amministrativo, le pronunce del giudice di primo grado sono esecutive e neanche la proposizione di un eventuale appello potrebbe sospenderle automaticamente: pertanto, allo stato attuale, il Comune ha l’obbligo di ripristinare l’originaria viabilità senza attendere oltremodo; in tal senso mi auspico di non dover nuovamente ricorrere al medesimo Tar per l’ottemperanza di una sentenza molto chiara che non lascia adito a dubbi o interpretazioni di sorta.
Le risulta che ci sia appello da parte del Comune di Anguillara e in tal caso come vi comporterete?
Al momento non risulta proposto appello: qualora dovesse essere impugnata la sentenza, continuerò a sostenere i cittadini in questa azione a tutela dei loro interessi legittimi.
Quali sono le spese che sono state compensate tra le parti. Quelle del Comune restano di fatto a carico dei cittadini. C’è materia a suo avviso per un interessamento della Corte dei Conti?
Le spese di giudizio sono state compensate attesa la particolarità della vicenda ed al momento credo sia prematuro parlare di interessamento da parte della Procura della Corte dei Conti.
Graziarosa Villani
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