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Anguillara. Sul circo le precisazioni di Silvestri

“Premesso che l’amministrazione comunale è per la tutela e la salvaguardia degli animali, così come lo è  per  il rispetto delle normative vigenti, siamo stati costretti nostro malgrado a revocare l’ordinanza n.67 del 27/07/2015 con oggetto “ norme comportamentale sull’utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche e in spettacoli ed altri  intrattenimenti al pubblico- direttive per spettacoli circensi e mostre animali” viste le ultime sentenze del Tar d Emilia Romagna ( Bologna ) sez II sent. N 470 del 4 luglio 2012 dove si sancisce l’illeggitimità di divieto dei circhi con ordinanza  sindacale  e la senteza del Tar lazio(Ladispoli) del 4 luglio 2017”. E’ quanto scrive il Comune di Anguillara.
“La legge vigente è la n. 337 del 18/3/1968 dove nell’art. 9 si stabilisce che le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno. La modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.  Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con un regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali. Ad oggi il comune di Anguillara Sabazia non ha ancora un regolamento nel quale si possono stabilire tutte le regole sugli spettacoli viaggianti  e sulla tutela degli animali da circo e il divito di animali esotici. La commissione statuto e regolamenti vista la mancanza di questo importante regolamento si è messa già al lavoro per garantire un obbligo di legge del quale il comune è sprovvisto.
Inoltre la succitata legge n. 337 del 1968 all’art.1 recita: “Lo stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore”. Tanto che l’Anci nazionale ha sottoscritto nel 2006 un protocollo d’intesa con l’associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti e parchi, tutt’oggi ancora pubblicato sul sito nazionale.
Se lo stato consente l’attività dei circhi, pare evidente l’illegittimità di un qualsiasi atto comunale inibitivo che si ponga in contrasto con le finalità specifiche proprie delle leggi dello stato, e ciò per il semplice principio delle gerarchie delle fonti del diritto.
Il comune non può interferire sulle modalità di esplicazioni dell’attività circense, la quale risulta peraltro essere sottoposta a norme specifiche anche di polizia veterinaria in tema di protezione animali. L’esercizio delle attività circense – dunque- non può essere soggetto a divieti laddove ricorra la presenza degli animali nelle proprie attività spettacolari. ( vedi T.A.R. Abruzzo PE-Sez I, “4/4/2009, n. 321; Toscana , SezI, 26/05/2008 n. 15319), esercitata nel rispetto, ovviamente del benessere degli animali medesimi.
Per le ragioni fin qui espresse, i provvedimenti emanati dalle Autortà Comunali, ed aventi ad oggetto sostanzialmente il divieto di spettacoli circensi con animali, sono stati impugnati dai circhi e sono stati annullati dai Giudici amministrativi, obbligando le amministrazioni Comunali a rifondere le spese di giudizio.
Il sindaco ha fatto semplicemente quello che la legge gli impone di fare, per non ricorrere ad ulteriori ricorsi al T.A.R. e nuove spese per l’ente e i cittadini. Inoltre per rassicurare i cittadini sulla tutela degli animali il comune sarà organo di controllo insieme agli organi competenti sulla tutela degli animali e sulle norme igenico-sanitarie, oltretutto può negoziare con il circo gli spettacoli con animali,se riportato in un apposito regolamento comunale, ma non può in maniera assoluta vietare che il circo si stabilisca sul territorio comunale”.
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