“Riserva Monterano: Fernando Cappelli esercita legittimamente le
funzioni di Direttore con la retribuzione prevista dalla
legislazione vigente determinata e trasferita dalla Regione Lazio
all’Ente gestore Comune di Canale Monterano”.
In virtù del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00184 del 4 novembre 2020, il
Direttore della Riserva Naturale Regionale Monterano Dott.
Fernando Cappelli è stato legittimamente nominato il 23 dicembre 2020
con contratto quinquennale in quanto in possesso dei requisiti previsti ed
essendo a quella data iscritto nell’Elenco regionale degli idonei
all’esercizio dell’attività di Direttore degli Enti di gestione delle
Aree Naturali Protette regionali di cui alla Legge Regionale 6
ottobre 1997, n. 29 e s.m.i., art. 24.
Il Dott. Fernando Cappelli non percepisce “oltre 10mila euro al mese”,
come erroneamente affermato nell’articolo pubblicato da questa
testata il 16 gennaio u.s., ma la retribuzione di gran lunga inferiore stabilita dalla
normativa nazionale e regionale di riferimento, determinata e trasferita dalla Regione Lazio
all’Ente gestore Comune di Canale Monterano. Infatti, l’importo riportato e sottoposto
nell’articolo al lettore in modo erroneo non deve essere riferito a quanto percepito dal Dott.
Cappelli ma al costo della figura dirigenziale nella sua interezza, comprensivo degli oneri
diretti, riflessi ed a carico dell’Amministrazione. Tale correttezza retributiva sarà stata
peraltro accertata dal legittimo intervento istituzionale di verifica dell’On. le Chiara
Colosimo, all’epoca Consigliera regionale del Lazio, con interrogazione a risposta scritta,
concluso nei termini regolamentari con la dovuta risposta della Direzione regionale
competente, che aveva peraltro verificato preventivamente i requisiti necessari alla nomina
del Dott. Fernando Cappelli.
Con Determinazione della Direzione Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione
Energetica e Sostenibilità, Parchi 30 dicembre 2024, n. G18182 il Dott. Fernando Cappelli
veniva escluso dall’elenco poiché ritenuto non in possesso dei nuovi requisiti vigenti dal
mese di settembre 2024. Tale Determinazione, peraltro, unitamente ai provvedimenti
propedeutici, sono oggetto di giudizio pendente in sede di giustizia amministrativa per
l’accertamento dell’effettiva sopravvenuta assenza dei requisiti così come attualmente
valutati.”.
Conseguentemente sono da ritenersi quantomeno azzardate e tendenziose le affermazioni e
gli scenari riportati nell’articolo del 16 gennaio 2025 relativi a “…contenziosi in fatto di
danno erariale…”, oltreché diffamatorie e lesive nei confronti del Dott. Cappelli
relativamente alla “… possibile richiesta di restituzione delle ingenti somme percepite …
senza averne titolo”.